Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione – Modifiche introdotte con la L. 159 del 13 novembre 2023
L’art. 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94) è stato modificato dalla L. 159/2023 e prevede una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Di seguito le principali norme introdotte dall’ articolo della legge di conversione N° 159/2023 del cosiddetto decreto Caivano.
il Dirigente Scolastico:
· verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
· invia apposita comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci inadempienti;
· nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza dalla predetta comunicazione, avvisa il sindaco entro sette giorni affinché questi proceda all’ammonizione dei genitori o a chi ne fa le veci invitandoli ad osservare la legge;
· costituisce, in ogni caso, elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
Elusione dell’obbligo
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Assegno di inclusione
In caso di condanna definitiva della persona responsabile del minore per mancato adempimento o elusione dell’obbligo di istruzione, consegue la sospensione dell’assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CENTAMORE GIUSEPPA
(Firma autografa omessa, sostituita a mezzo
stampa ai sensi ex art 3 c. 2 Dlgs 39/93)
CRISTINA CUOMO
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