Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Ai fornitori
Ai manutentori
Agli utenti tutti
In data 10 settembre 2021 è stato approvato il Decreto legge 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale”.
I punti salienti sono i seguenti:
- Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 1 Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
- Per i bambini, gli alunni e gli studenti non è previsto obbligo di certificato verde.
- Chi è esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute non deve avere il certificato Verde.
- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto di queste prescrizioni.
Alla luce dei nuovi obblighi previsti dalla normativa, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 111 del 06/08/2021, dal protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 e dall’art.1 commi 2 e 3 del D.L. 122 del 10/09/2021, questa istituzione scolastica adotterà le prescrizioni che di seguito vengono sinteticamente riportate:
- CHIUNQUE (personale docente, personale ATA, fornitori, manutentori, genitori e utenti tutti) abbia necessità di accedere all’istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19: tale misura non si applica agli alunni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- I genitori e tutti gli utenti che non fanno parte del personale scolastico, prima di accedere ai locali della scuola hanno l’obbligo di esibire il green pass, pertanto attenderanno, fuori dall’ingresso, il personale scolastico delegato al controllo che procederà alla verifica.
A tal fine, si prenda visione dell’Informativa_green_pass accesso.
- ciascun soggetto (visitatori, alunni e personale scolastico) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno dell’ istituto;
- vige il divieto di assembramento, pertanto l’ingresso e l’uscita si effettueranno esclusivamente secondo le disposizioni emanate con apposita circolare;
- permane l’obbligatorietà dell’uso della mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni di età (se frequentano la scuola primaria hanno obbligo di mascherina anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) o per alunni disabili o per gli alunni con particolari patologie certificate. Il personale impegnato con bambini con disabilità, dovrà utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa Centamore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93)
CRISTINA CUOMO
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