Considerato lo scenario di elevata gravità all’interno del quale la nostra Regione rientra con livello Arancione di rischio pandemico, il nuovo Dispositivo emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 Novembre 2020 recita testualmente all’art 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
- Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
- per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Si continua alla lettera S) dello stesso articolo n 1, che recita testualmente: “... L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.“
Pertanto per gli alunni frequentanti le classi a partire dalla prima della Scuola Primaria la mascherina dovrà essere indossata anche in condizione di staticità, e non potrà essere sostituita da altri dispositivi che risultano insufficienti a contenere il contagio (schermi, visiere o parafiati in materiali plastici)
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Sarà cura dei docenti vigilare affinché gli alunni si attengano a tali disposizioni. Sarà consentito togliere la mascherina durante la ricreazione per consumare la propria merenda. Resta valida la disposizione di areare gli ambienti e rimane l’obbligo del distanziamento sociale di almeno un metro dalle rispettive rime boccali e la disinfezione frequente e regolare delle mani.
Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Centamore Giuseppa
CRISTINA CUOMO
Ultimi post di CRISTINA CUOMO (vedi tutti)
- Primo numero del giornale scolastico “Il Clarentino” - 20 Dicembre 2024
- Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026 - 17 Dicembre 2024
- Manifestazioni natalizie A.S. 2024/2025 - 13 Dicembre 2024