Ai docenti
Al Personale ATA
E., p.c. al DSGA
SEDI
Alla luce della campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle novità introdotte dal dal D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023 in materia di polizze assicurative, si ritiene utile fornire le informazioni necessarie per garantire lo svolgimento di tutte le attività in sicurezza e per effettuare una scelta consapevole.
Con l’art. 18 del DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro-, già convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85 (meglio conosciuto come Decreto Lavoro) si è stabilito, per l’a.s. 2023/2024, di ampliare il nucleo delle coperture assicurative a carico dell’Inail.
L’articolo 18 del D.L. 48 – il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge – ha introdotto novità sulla tutela infortunistica:
- agli alunni e agli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione, per l’anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall’INAIL “limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate” (articolo 18, comma 2, lettera f);
- gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, per l’anno scolastico 2023/2024, godono della tutela erogata da INAIL senza alcuna limitazione.
L’assicurazione pubblica obbligatoria (copertura INAIL), prima dell’intervento normativo in questione, era infatti garantita – ai sensi dell’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:
- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Pertanto, è indubbio che sia stato compiuto un passo avanti per il limite previsto fino a ieri sulla tutela ai soli infortuni occorsi in occasione delle esercitazioni tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazione di lavoro, comprendendo così, ad oggi, anche gli infortuni occorsi in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall’art. 1 del Testo Unico; configurandosi tale copertura come “rischio in aula”.
L’estensione fornisce, inoltre, per il personale scolastico anche la base giuridica esplicita per l’applicazione della tutela contro gli infortuni in itinere, copertura che era stata riconosciuta in favore solo di alcune figure.
Resta invece esclusa per gli studenti la copertura per gli infortuni in itinere, come specificato nella limitazione posta dalla lettera f) del c. 2 del Decreto Lavoro e in conformità alla norma generale che, includendo la categoria degli infortuni in itinere nella tutela assicurativa dell’INAIL, fa riferimento esclusivo agli spostamenti da o verso un “luogo di lavoro”.
Per cui la prima e importante precisazione è che la copertura Inail copre esclusivamente gli infortuni e interviene solo nei casi di invalidità permanente e morte con alcune specifiche ben precise che possiamo sintetizzare in caso di invalidità permanente nel seguente modo:
- Inferiore al 6%: nessun indennizzo;
- Dal 6% al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
- Dal 16% al 100% una rendita diretta composta da un indennizzo del danno biologico in rendita e da un’ulteriore quota di rendita, per conseguenze patrimoniali.
In caso di morte è prevista dall’INAIL una prestazione che viene fissata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo. Quindi, allo stato attuale, tale prestazione non è prevedibile.
Cosa ha coperto fino ad oggi la polizza assicurativa stipulata dalla scuola?
La polizza integrativa che la scuola annualmente sottoscrive copre:
- Responsabilità Civile Terzi
- Infortuni, caso morte
- Infortuni caso Invalidità Permanente
- Malattia
- Rimborso Spese Mediche
- Assistenza a scuola (soprattutto nei viaggi di istruzione)
- Tutela Legale
Mentre la copertura gratuita dell’INAIL copre esclusivamente:
- Infortuni, caso morte
- Infortuni caso Invalidità Permanente
Tanto premesso, alla luce delle recenti novità, risulta comunque opportuno continuare a stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli studenti dal momento che esse, se ben studiate, garantiscono una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall’INAIL in base all’articolo 66 del DPR n. 1124/1965 sotto i seguenti profili:
- quello dell’ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itineredegli studenti);
- quello della franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);
- quello del pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero);
- copertura per l’ipotesi di responsabilità civile verso terzi.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Centamore Giuseppa
(Firma autografa omessa sostituita a
Mezzo stampa ai sensi ex art 3 c 2 Dlgs 39/93)
CRISTINA CUOMO
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